Estratto Statuto Fondazione

Art. 1) È costituita per volontà del Sig. Andrea Marcello Grimani Giustinian in memoria delle proprie origini la Fondazione denominata

“OSELLA D’ARGENTO”

La Fondazione ha sede in Schio, Via Paraiso n. 10.

Qualora la Fondazione venisse iscritta nell’Anagrafe Unica delle Onlus assumerà la denominazione OSELLA D’ARGENTO ONLUS.

La nuova denominazione dovrà essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei settori di

  1. beneficenza
  2. istruzione
  3. formazione

Ha lo scopo di favorire Studenti di condizioni non agiate che abbiano già compiuto gli studi ad oggi previsti per la Scuola Media nei quali abbiano dimostrato applicazione ed intelligenza – perché possano essere aiutati nelle successive Istruzioni Superiori e/o nelle successive Specializzazioni Tecniche e/o Studi Universitari.

Studenti la cui Famiglia – anche solo quella di uno dei due genitori – risieda da almeno cinquanta anni nei seguenti Comuni:

Arsiero – Breganze – Caltrano – Calvene – Carrè – Chiuppano – Cogollo – Laghi – Lastebasse – Lugo – Malo – Marano – Montecchio Precalcino – Monte di Malo – Pedemonte – Piovene – Posina – San Vito di Leguzzano – Santorso – Sarcedo – Schio – Thiene – Tonezza – Torrebelvicino – Valdastico – Valli del Pasubio – Velo d’Astico – Villaverla – Zanè – Zugliano.

Tale scopo sarà perseguito attraverso:

a) l’assegnazione a Studenti delle Scuole Superiori di Premi di Studio che verranno – compatibilmente con le disponibilità – assegnati per ogni Anno Scolastico a Studenti segnalati per situazione famigliare e per rendimento scolastico dalle stesse Scuole e/o da responsabili delle diverse Autorità Comunali

b) l’assegnazione a Studenti Universitari di Borse di Studio

c) in casi particolari l’attribuzione – a copertura anche parziale delle spese – di Assegni di Studio

d) inoltre attraverso elargizioni di contributi ad Istituti Scolastici che abbiano sede – e siano ubicati da almeno dieci anni al momento della scelta – nei comuni sopra indicati.

. . . . .